Articolo 12 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191
Articolo 11Articolo 13
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24 novembre 2007
Art. 12. Principi della donazione di tessuti e cellule 1. La donazione di tessuti e cellule e' volontaria e gratuita.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome e con il CNT o il CNS, secondo le rispettive competenze, presenta alla Commissione europea relazioni in ordine alle iniziative intraprese in tale senso anteriormente al 30 giugno 2008 e in seguito ogni tre anni.
3. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, il CNT o il CNS, in collaborazione con le rispettive associazioni e federazioni dei donatori volontari adottano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, tutte le misure necessarie per assicurare che le attivita' di promozione e pubblicita' a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli orientamenti e alle disposizioni legislative vigenti.
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
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