Articolo 5 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 ottobre 1941
Art. 5.

E' fatto divieto alle societa' di possedere azioni di altre societa' per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario.

Le societa' che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano in proprieta' azioni il cui valore superi quello del proprio capitale azionario possono conservarne l'eccedenza.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutte le societa' per azioni devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno la loro sede, l'elenco di tutti i titoli azionari posseduti. I valori di detti titoli devono essere indicati nella cifra risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data predetta, salve per la determinazione dei valori stessi e del capitale azionario le norme che saranno stabilite con i Regi decreti da emanarsi ai sensi del successivo art. 15.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1941
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente