Articolo 6 del Decreto 27 agosto 1999, n. 332
Articolo 5Articolo 7
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12 ottobre 1999
Art. 6. Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva 1. dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:
a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione; b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.
2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio e' alternativa a quella del dispositivo temporaneo.
3 L'azienda Usl puo' autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi difficolta' di deambulazione, cui non e' riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl e' tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1999
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