Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1
Articolo 9Articolo 11
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16 gennaio 1972
Art. 10.

Le spese aggiuntive, connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto, sono determinate, ai sensi dell' articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , applicando agli ammontari delle riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:
a) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
b) spese di funzionamento: venti per cento.
Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta, applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 159, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121 .
All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1972
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