Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
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Versione
8 dicembre 1987
Art. 45. 1. Il testo dell'art. 9 e' il seguente:
"Prove d'esame e punteggi. - 1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.
3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
titoli di carriera: punti 20:
a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.
I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
b) altri servizi, punti 0,60 per anno;
titoli vari: punti 10:
il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale".
Nota all'art. 45:
Il testo dell'art. 10 della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, e' il seguente:
"Art. 10 (Criteri di valutazione). - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.
La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova.
Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale "medici".
In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori.
La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:
data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi;
che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'.
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.
Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1987
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