Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
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Versione
8 dicembre 1987
Art. 26. 1. Il testo dell'art. 5 e' il seguente:
"Norme per l'accesso. - 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico;
b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi;
c) corso-concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, numero 13 .
3. Il ricorso alle liste del Collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).
4. Alle prove selettive di cui al comma 3 e' ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.
6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra' giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui all'art. 6, comma 8.
9. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale e il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali e' richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, comma 4, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale dovra' avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al comma 11, oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianita' di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica e' consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalita' di compensazione di cui al comma 10.
13. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.
16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso e' composta dal capo dell'amministrazione dell'ente, o da un suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione e' nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale e' designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.
17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.
18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 , il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.
19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del presente decreto, sara' riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell' art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65 .
20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengano opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.
21. Limitatamente ai comuni di cui al comma 12, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile - ferma restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale - l'inquadramento alla settima qualifica funzionale e' consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.
22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.
23. Restano in vigore le norme di cui all' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , non modificate dal presente decreto, nonche' le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 ". Note all' art. 26 :
- Il comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) prevede che: "Per la selezione dei candidati al pubblico impiego saranno adottate procedure piu' moderne e oggettive. Un'apposita commissione mista ne studiera', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' operative e formulera' precise proposte anche sulla base del protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984".
- L'allegato A del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) elenca le qualifiche funzionali.
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il seguente:
"Art. 6 (Legislazione regionale in materia di polizia municipale).
1. La potesta' delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato:
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5".
- Il testo dell' art. 24 del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 26) e' il seguente:
"Art. 24 (Norme d'accesso). - Le modalita' dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento.
Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si puo' procedere solo all'espletamento dei concorsi gia' indetti.
L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.
Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, e riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianita' nella qualifica.
A tale riserva puo' concorrere:
1) il personale della stessa area funzionale, purche' abbia una anzianita' minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.
Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra, e' ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianita' minima di 5 anni nel profilo di provenienza;
2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di cinque anni di anzianita' nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;
3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purche' munito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di una anzianita' minima di tre anni.
La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.
Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.
Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.
I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge, debbono essere ricoperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica funzionale puo' avvenire anche mediante prova pubblica selettiva.
Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale - sia dall'interno che dall'esterno - occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di almeno cinque anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente documentate.
L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverra' esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianita' minima in tale qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso l'anzianita' di servizio deve riferirsi all'8ª qualifica funzionale.
La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non coperti dagli esterni.
I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.
Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facolta' puo' essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, e' in facolta' della amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
La commissione giudicatrice del concorso e' presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed e' composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o piu' membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.
La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.
Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.
A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso".
- Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986, ha per oggetto "Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali".
- Il testo del primo e del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 665/1984 (Reclutamento del personale e assunzioni temporanee) e' il seguente:
"il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983.
In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvedera' con proprio decreto a dettare le modalita' occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1987
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