Articolo 23 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Articolo 16 terArticolo 16 quinquies
Versione
17 luglio 2020
Art. 23. Modifiche all'articolo 323 del codice penale 1. All' articolo 323, primo comma, del codice penale , le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita'".
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente