Articolo 29 ter del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Articolo 29 bisArticolo 30
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15 settembre 2020
Art. 29-ter. (( (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap) )) (( 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita diretta ))
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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