Articolo 21 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Articolo 20 bisArticolo 22
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12 maggio 2025
Art. 21.

Responsabilita' erariale

1. All' articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.".
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. ((62)) --------------- AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 12 maggio 2025, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , relativo alla responsabilita' erariale e' differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 12 maggio 2025
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