Articolo 10 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
Articolo 9 bisArticolo 11
Versione
1 agosto 1997
Art. 10. Competenza degli uffici 1. Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate.
2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, e' competente l'ufficio del registro.
Entrata in vigore il 1 agosto 1997
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