Articolo 13 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
Articolo 12Articolo 11
Versione
1 agosto 1997
Art. 13. Atto di accertamento con adesione, adempimenti
successivi e definizione 1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione e' effettuato presso l'ufficio del registro.
Entrata in vigore il 1 agosto 1997
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