Articolo 1 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
Articolo 2
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1 agosto 1997
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22 febbraio 2024
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13 giugno 2025
Art. 1. Definizione degli accertamenti 1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti indebitamente compensati ((...)) possono essere definiti con adesione del contribuente. (23)
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. (23)
2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo. (23)

--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 13 giugno 2025
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