2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria ((, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico)) , l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benche' ritualmente convocati secondo le precedenti modalita' non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)) .
4. Non si applicano le disposizioni dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.