Articolo 7 - Allegato della Legge 3 maggio 2019, n. 38
Articolo 6Articolo 8
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16 maggio 2019
Articolo 7

Il presente Protocollo aggiuntivo non puo' essere interpretato o applicato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con Protocollo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972, l'Accordo di sede, il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985, e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non preveda disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.
Entrata in vigore il 16 maggio 2019
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