Articolo 23 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
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23 settembre 2016
Art. 23. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 23:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Entrata in vigore il 23 settembre 2016
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