Art. 15.
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa' a partecipazione pubblica
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ((con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,)) e' individuata la struttura competente per ((l'indirizzo,)) il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 , e promuove le migliori pratiche presso le societa' a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse societa' le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le societa' a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all' articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 .
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 , le amministrazioni pubbliche e le societa' a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , sono esercitati nei confronti di tutte le societa' a partecipazione pubblica.
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa' a partecipazione pubblica
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ((con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,)) e' individuata la struttura competente per ((l'indirizzo,)) il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 , e promuove le migliori pratiche presso le societa' a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse societa' le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le societa' a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all' articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 .
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 , le amministrazioni pubbliche e le societa' a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , sono esercitati nei confronti di tutte le societa' a partecipazione pubblica.