Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 30
Versione
29 dicembre 1981
Art. 31.
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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