Art. 17. Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria
Il procedimento per irrogare il richiamo scritto o la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
valutazione delle giustificazioni addotte e degli altri elementi raccolti;
decisione;
notifica della decisione al trasgressore;
comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.
Il procedimento per irrogare il richiamo scritto o la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
valutazione delle giustificazioni addotte e degli altri elementi raccolti;
decisione;
notifica della decisione al trasgressore;
comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.