Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 dicembre 1981
Art. 17. Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria

Il procedimento per irrogare il richiamo scritto o la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
valutazione delle giustificazioni addotte e degli altri elementi raccolti;
decisione;
notifica della decisione al trasgressore;
comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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