Art. 2. Richiamo orale
Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entita' causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.
Puo' essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.
Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entita' causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.
Puo' essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.