Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 1Articolo 3
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29 dicembre 1981
Art. 2. Richiamo orale

Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entita' causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.
Puo' essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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