Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 dicembre 1981
Art. 11. Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale

Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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