Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 20Articolo 22
Versione
29 dicembre 1981
Art. 21. Deliberazione del consiglio di disciplina

Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa entro dieci giorni alla direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformita' della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'inquisito.
Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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