Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 25Articolo 27
Versione
29 dicembre 1981
Art. 26. Riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravita'.
La riapertura del procedimento e' disposta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza su relazione della direzione centrale del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal titolo II.
Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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