Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 dicembre 1981
Art. 22. Generalita'

I ricorsi amministrativi, previsti dal presente decreto, devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione.
Si applicano, altresi', per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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