Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 17Articolo 19
Versione
29 dicembre 1981
Art. 18. Procedimento per l'irrogazione della deplorazione

Il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all'art. 15, da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione;
svolgimento della riunione.
Il predetto organo, assistito da un segretario, da' lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonche' l'eta' e l'anzianita' di servizio;
acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni;
chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli;
congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della commissione.
Della seduta e' redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario.
La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta.
Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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