Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 dicembre 1981
Art. 13. Modalita' per l'irrogazione delle sanzioni

L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:
tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'eta', della qualifica e dell'anzianita' di servizio;
sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto piu' gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.
Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'art. 14.
Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.
Per infliggere la deplorazione deve essere sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 15.
La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale o provinciale di disciplina di cui all'art. 16.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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