Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
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29 dicembre 1981
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23 aprile 2023
Art. 15. Commissione consultiva

La commissione consultiva e' composta da tre appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui uno di qualifica superiore e uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'organo competente a infliggere la sanzione, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore, indicato ((dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale))
All'inizio di ogni anno verra' predisposto, a cura dell'organo competente ad infliggere la sanzione, l'elenco degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza chiamati a far parte delle commissioni consultive.
Nel caso che si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero di personale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, il terzo componente della commissione consultiva verra' designato dai sindacati di polizia ((...)) rappresentativi sul piano nazionale.
Qualora nella stessa sede di servizio del trasgressore non esista, in tutto o in parte, il personale avente qualifica corrispondente a quella stabilita per la costituzione della commissione, l'organo competente richiedera' alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza la designazione del personale necessario.
Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato.
I componenti la commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.
Nel caso che piu' dipendenti di pari qualifica abbiano concorso a commettere la medesima mancanza, la commissione e' unica.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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