La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.
La destituzione e' inflitta:
1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;
2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
3) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati;
5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
6) per reiterazione delle infrazioni per le quali e' prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.
La destituzione e' inflitta con le stesse modalita' previste per la sospensione dal servizio.