Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
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Art. 8. Destituzione di diritto

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto:
a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalita' dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui allo art. 457 del codice penale ; per i delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione; ((2)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all' art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 .
Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
La destituzione di diritto e' disposta con decreto del Ministro dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8 lett. a) del D.P.R. 737/81 .
Entrata in vigore il 20 ottobre 1988
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