Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 23Articolo 25
Versione
29 dicembre 1981
Art. 24. Riesame della sanzione della deplorazione

Avverso la sanzione della deplorazione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, adottato in conformita' della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui al precedente art. 16.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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