Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 24Articolo 26
Versione
29 dicembre 1981
Art. 25. Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione
Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro dell'interno.
L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto ministeriale, adottato in conformita' della deliberazione del consiglio superiore di disciplina o del consiglio centrale di disciplina, a seconda che il provvedimento oggetto di riesame sia stato emanato previo giudizio del consiglio centrale di disciplina o del consiglio provinciale di disciplina.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente