Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 28Articolo 30
Versione
29 dicembre 1981
Art. 29.
I procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove cio' non ne pregiudichi la regolarita'.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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