Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 26Articolo 28
Versione
29 dicembre 1981
Art. 27. Effetti della riapertura del procedimento

In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' disporre la sospensione degli effetti della sanzione gia' inflitta.
All'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di natura speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare gia' percepito.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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