Art. 12. Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni
Ogni superiore e' competente a rilevare le infrazioni.
Il superiore che rileva l'infrazione deve:
far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
procedere alla sua identificazione;
astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;
dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della infrazione;
inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.
Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.
Ogni superiore e' competente a rilevare le infrazioni.
Il superiore che rileva l'infrazione deve:
far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
procedere alla sua identificazione;
astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;
dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della infrazione;
inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.
Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.