Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 dicembre 1981
Art. 12. Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni

Ogni superiore e' competente a rilevare le infrazioni.
Il superiore che rileva l'infrazione deve:
far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
procedere alla sua identificazione;
astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;
dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della infrazione;
inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.
Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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