Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
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29 dicembre 1981
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20 febbraio 2020
Art. 3. Richiamo scritto

Il richiamo scritto e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
1) la reiterazione in lievi mancanze;
2) la negligenza in servizio;
3) la mancanza di correttezza nel comportamento;
4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio;
6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.
E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore ((gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.))
Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto e' inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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