Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 34 terArticolo 36
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10 gennaio 2002
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9 ottobre 2010
Art. 45. (L)
Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) 1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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