Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) 1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.