Articolo 127 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 126Articolo 128
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10 gennaio 2002
Art. 127. (R)
Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29) 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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