Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 86Articolo 88
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10 gennaio 2002
Art. 87. (L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11) 1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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