Articolo 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 98Articolo 94
Versione
10 gennaio 2002
Art. 99. (L)
Esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24) 1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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