Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 59Articolo 62
Versione
10 gennaio 2002
Art. 61. (L)
Abitati da consolidare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2) 1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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