Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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10 gennaio 2002
Art. 54. (L)
Sistemi costruttivi
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,
primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma) 1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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