Articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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10 gennaio 2002
Art. 105. (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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