Articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 73Articolo 75
Versione
10 gennaio 2002
Art. 74. (L)
Responsabilita' del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16) 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.


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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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