Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
(( 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )) 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonche' le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 , 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 .