Articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 78Articolo 80
Versione
10 gennaio 2002
Art. 79. (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3) 1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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