Articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 106Articolo 107
Versione
10 gennaio 2002
>
Versione
12 novembre 2014
>
Versione
19 maggio 2020
>
Versione
11 giugno 2020
Art. 100.
(Competenza della Regione ( legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
25 )

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.


---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 11 giugno 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente