Art. 59. (L)
Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 ;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 ;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.