Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 59Articolo 61
Versione
10 gennaio 2002
Art. 60. (L)
Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21) 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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