Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14;
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui ((all'articolo 23, comma 01)) , eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita', ovvero in totale o parziale difformita' dalla stessa.