Art. 73. (L)
Responsabilita' del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Responsabilita' del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
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