Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 65Articolo 74
Versione
10 gennaio 2002
Art. 73. (L)
Responsabilita' del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.


---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente