Art. 132. (L)
Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonche' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell' articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonche' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell' articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.